Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15136 del 22/07/2016 (Rv. 642117 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Controversia per riscatto agrario - Competenza del tribunale ordinario - Competenza per materia - Fondamento - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
Le controversie in materia di riscatto agrario da parte dell'affittuario coltivatore diretto non rientrano tra quelle devolute alle Sezioni Specializzate Agrarie, ma sono attribuite alla competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.c., che con riguardo ai beni immobili - e tenendo conto della competenza attribuita ai giudici di pace sugli immobili nelle sole ipotesi previste dall'art. 7, comma terzo, nn. 1, 2 e 3, c.c.- costituisce un criterio di competenza per materia, per il quale è possibile sollevare d'ufficio conflitto di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 all. 0 art. 8, Legge 11/02/1971 num. 11 all. 0 art. 26, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 all. 0 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)