Sez. 1, Sentenza n. 649 del 30/01/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207042 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Prove nuove - Nozione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI
Con riferimento al caso di revisione previsto dall'art. 630, lett. c)- cod. proc. pen., per "nuove prove", dimostrative che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen., devono intendersi le prove costituite da elementi estranei e diversi da quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile, sicché non è ammissibile la richiesta di revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali che, per mancata deduzione o per omesso uso dei poteri di ufficio da parte del giudice, non furono da lui conosciuti o valutati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)