Sez. 1, Sentenza n. 6430 del 29/10/1983 (Rv. 431166 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA A UN SOGGETTO COSTITUITOSI IN GIUDIZIO COME RAPPRESENTANTE SOSTANZIALE DI PIÙ PARTI - VALIDITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA A UN SOGGETTO COSTITUITOSI IN GIUDIZIO COME RAPPRESENTANTE SOSTANZIALE DI PIÙ PARTI - VALIDITÀ.*
Il principio secondo il quale la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti cui l'atto è destinato, importa l'inesistenza della notificazione medesima, opera soltanto nell'ipotesi di notificazione eseguita nei riguardi del procuratore legale domiciliatario che rappresenti più parti per mandato ad litem, e non anche nella diversa ipotesi in cui uno stesso soggetto sia costituito in giudizio come rappresentante sostanziale di più parti. (nella specie, si trattava di uno stesso soggetto, curatore di due diversi fallimenti). (Conf 890/82, mass n 418740; (Conf 256/82, mass n 417954; (Conf 993/81, mass n 411521).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)