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Sez. L, Sentenza n. 890 del 12/02/1982 (Rv. 418740 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CONSEGNA DELL'UNICA COPIA AL PROCURATORE DELLA PARTE AGENTE IN PROPRIO E COME RAPPRESENTANTE DI ALTRI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418740-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CONSEGNA DELL'UNICA COPIA AL PROCURATORE DELLA PARTE AGENTE IN PROPRIO E COME RAPPRESENTANTE DI ALTRI - SUFFICIENZA.*

Il principio secondo cui la mancata consegna, all'unico procuratore, di tante copie dell'atto di impugnazione quante sono le parti rappresentate determina l'inesistenza del gravame, per incertezza della parte o delle parti nei cui confronti l'impugnazione è proposta, non si applica quando l'unica copia sia stata consegnata al procuratore della parte che agisce in proprio e come rappresentante di altri. (Conf 4409/78, mass n 394078; (Conf 122/59, seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)