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Sez. 6, Sentenza n. 21063 del 03/05/2011 Ud. (dep. 26/05/2011) Rv. 250103 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di conclusione - Successiva richiesta del difensore di rilascio di copia integrale delle registrazioni delle intercettazioni - Rigetto della richiesta da parte del PM - Precedente attivazione del procedimento di stralcio - Legittimità del rigetto.
Stato
decisa il 2011-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250103-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio - e conseguentemente l'udienza preliminare - qualora il pubblico ministero, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non dia corso alla richiesta della difesa di ottenere copia di tutte le registrazioni delle conversazioni intercettate, quando detta richiesta sia stata proposta dopo l'attivazione da parte dello stesso pubblico ministero dello speciale procedimento di cui all'art. 268, commi sesto, settimo e ottavo cod. proc. pen., nel corso del quale i difensori sono stati messi nelle condizioni di procedere all'ascolto delle suddette registrazioni prima dello stralcio di quelle ritenute non rilevanti a fini probatori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)