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Sez. 2, Sentenza n. 11941 del 27/06/1989 Ud. (dep. 09/09/1989) Rv. 182024 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - D.P.R. 16 DICEMBRE 1986, N. 865 - PERDONO GIUDIZIALE - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - PENA MASSIMA EDITTALE EX ART. 3 DPR N. 865/1986 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RINVIO ALLE NORME SUL PERDONO GIUDIZIALE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182024-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - D.P.R. 16 DICEMBRE 1986, N. 865 - PERDONO GIUDIZIALE - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - PENA MASSIMA EDITTALE EX ART. 3 DPR N. 865/1986 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RINVIO ALLE NORME SUL PERDONO GIUDIZIALE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*

In tema di cause estintive del reato, il decreto di amnistia d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, all'art. 1, lettere H) e i), non prevede, per l'applicazione del beneficio, alcun limite massimo della pena edittale, dovendosi avere riguardo unicamente, per la declaratoria di amnistia, alla possibilità, in concreto, di applicazione del perdono giudiziale. Ne consegue che, non essendo stabilito alcun massimo edittale di pena per l'applicazione dell'amnistia al minore di anni 18, quando questi risulti meritevole del perdono giudiziale, non possono venire in considerazione che le Disposizioni di legge regolanti tale speciale istituto. (V mass n 177368; (Conf mass n 181392).*

Riferimenti normativi: DPR 16/12/1986 num. 865 art. 1 lett. H, DPR 16/12/1986 num. 865 art. 1 lett. I

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)