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Sez. 4, Sentenza n. 7624 del 19/04/1989 Ud. (dep. 24/05/1989) Rv. 181392 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - D.P.R. 16 DICEMBRE 1986, N. 865 - SANZIONE SOSTITUTIVA - PERDONO GIUDIZIALE - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - PENA MASSIMA EDITTALE EX ART. 3 D.P.R. N. 865/1986 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181392-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - D.P.R. 16 DICEMBRE 1986, N. 865 - SANZIONE SOSTITUTIVA - PERDONO GIUDIZIALE - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - PENA MASSIMA EDITTALE EX ART. 3 D.P.R. N. 865/1986 - ESCLUSIONE.*

In tema di cause estintive del reato, il decreto di amnistia d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, all'art. 1, lettere H) e i), non prevede, per l'applicazione del beneficio, alcun limite massimo della pena edittale, dovendosi avere riguardo unicamente, per la declaratoria di amnistia, alla possibilità, in concreto, dell'applicazione del perdono giudiziale, nei termini di cui all'art. 19 R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito in legge 27 maggio 1935, n. 35), ovvero all'applicazione della sanzione sostitutiva di cui allo art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689. Ne consegue che, non essendo stabilito alcun limite massimo edittale di pena per l'applicazione dell'amnistia al minore di anni 18, quando questi risulti meritevole del perdono giudiziale, non può venire in considerazione l'art. 3 del detto decreto di clemenza, il quale stabilisce esclusivamente i criteri da seguire per il computo della pena massima, e, quindi, solo in relazione a quei reati che sono compresi nell'amnistia in base al criterio della pena edittale prevista in astratto. (V mass n 177368).*

Riferimenti normativi: DPR 16/12/1986 num. 865 art. 1 lett. H, DPR 16/12/1986 num. 865 art. 1 lett. I

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)