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Sez. L, Sentenza n. 105 del 09/01/1987 (Rv. 449895 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - MISURA - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314 DEL 1985 - EFFETTI - TITOLARE DI PIÙ PENSIONI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE I.V.S. O DI ALTRE FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVO O CON ESCLUSIONE OD ESONERO DALL'ASSICURAZIONE STESSA - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO O DI TELEFONIA.*
Stato
decisa il 1987-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449895-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - MISURA - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314 DEL 1985 - EFFETTI - TITOLARE DI PIÙ PENSIONI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE I.V.S. O DI ALTRE FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVO O CON ESCLUSIONE OD ESONERO DALL'ASSICURAZIONE STESSA - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO O DI TELEFONIA.*

In tema di integrazione al trattamento minimo delle pensioni di vecchiaia, di Invalidità ed ai superstiti, la sentenza 6 dicembre 1985 n. 314 della Corte costituzionale - che ha fatto seguito alle parziali dichiarazioni di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, lett. A) della legge 12 agosto 1962 n. 1338 contenute nelle precedenti pronunce n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981 e n. 102 del 1982 - ha dichiarato l'illegittimità della intera disposizione per quanto concerne tutte le sue residue applicazioni; consegue che la norma suddetta non può più essere invocata dall'INPS per escludere il diritto all'integrazione al trattamento minimo in favore del pensionato che percepisca più pensioni a carico dell'Assicurazione per Invalidità, vecchiaia e superstiti o di altre forme di previdenza sostitutiva di detta Assicurazione o che abbiano dato titolo ad esclusione od esonero dell'Assicurazione stessa. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso che il divieto di integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 2 cit. Operasse tra la pensione di vecchiaia corrisposta dall'Assicurazione generale obbligatoria e la pensione diretta a carico del fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e del fondo pubblico servizi di telefonia).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)