Sez. L, Sentenza n. 2234 del 03/03/1988 (Rv. 458051 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SUPERSTITI TITOLARI DI PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ A CARICO DELLO STATO - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ DELL'INPS - FONDAMENTO - SENTENZA N. 314 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFICACIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SUPERSTITI TITOLARI DI PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ A CARICO DELLO STATO - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ DELL'INPS - FONDAMENTO - SENTENZA N. 314 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFICACIA.*
Ai titolari di pensione di riversibilità a carico dello stato il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità dell'i.N.P.S. è stato riconosciuto (fino all'entrata in vigore del nuovo regime introdotto dall'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638) per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985, la quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962 n. 1338, anche nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime con la medesima sentenza e con le precedenti nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, così cancellando completamente la norma denunciata. (V 3208/87, mass n 452272; (V 2067/87, mass n 451341; (V 1797/87, mass n 451162; (V 105/87, mass n 449895).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)