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Sez. 1, Sentenza n. 7535 del 12/04/2005 (Rv. 584025 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Disciplina dei rapporti scaturenti dall'attività negoziale - Soggezione alle regole del diritto comune - Disciplina della fase preliminare della formazione della volontà della p.a. - Regole dell'evidenza pubblica - Applicabilità - Disposizioni della legge reg. siciliana n. 21 del 1985 sulla progettazione, esecuzione ed appalti di lavori pubblici - Deliberazione della giunta municipale di affidamento di incarico professionale - Sottoposizione della stessa al controllo di legittimità - Condizioni - Esercizio del potere del sindaco di dare esecuzione alla delibera - Stipulazione del contratto di opera professionale e inserimento nello stesso di clausola compromissoria - Previa approvazione della delibera - Necessità - Sussistenza - Contestuale sottoscrizione del sindaco e del professionista - Necessità - Sussistenza - Assenza di detto procedimento pubblicistico - Adesione del professionista, in qualsiasi forma espresso - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584025-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE

Pur quando la P.A., per la realizzazione delle proprie finalità, ricorra agli strumenti giuridici ordinariamente propri dei soggetti privati, solo la disciplina dei rapporti che scaturiscono dalla sua attività negoziale rimane assoggettata ai principi e alle regole del diritto comune, mentre resta operante la disciplina del diritto amministrativo per quanto attiene alla fase preliminare della formazione della volontà della p.a., caratterizzata dalle regole della cosiddetta evidenza pubblica, e che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e, con ciò, a conferire all'organo qualificato alla rappresentanza dell'ente la effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l'oggetto specificati nella delibera stessa. Ne consegue, con riguardo alla progettazione ed esecuzione di lavori pubblici in Sicilia, che, alla stregua dell'art. 8 della legge reg. siciliana n. 21 del 1985 - la quale stabilisce che gli incarichi professionali debbono essere affidati con delibera della giunta municipale, sottoposta a controllo di legittimità allorché abbiano ad oggetto la esecuzione di opere pubbliche prive di copertura finanziaria - solo dal momento dell'approvazione della delibera da parte del CO.RE.CO. il sindaco ha il potere di dare esecuzione alla volontà dell'amministrazione comunale e stipulare il contratto d'opera professionale, nonché di inserire nel contratto stesso una clausola compromissoria per le controversie che possano insorgere tra le parti nella esecuzione del contratto. Pertanto, in assenza della stipulazione documentale di un tale contratto, del quale è richiesta dalla legge la contestuale sottoscrizione da parte del sindaco, quale legale rappresentante dell'ente locale, e del professionista, irrilevante rimanendo la eventuale adesione, fuori dell'ambito del descritto procedimento pubblicistico, del professionista, in qualsiasi forma espressa, nessuna investitura può ritenersi attribuita ad un collegio arbitrale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)