Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 12/02/2003 (Rv. 560463 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Contratto d'opera professionale con amministrazione comunale - Offerta ed accettazione - Contestualità - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
In tema di contratti della P.A. con i quali quest'ultima conferisca un incarico professionale ad un privato (nella specie, contratto di custodia di un autoparco comunale stipulato con un istituto di vigilanza privato), il principio di contestualità delle rispettive dichiarazioni di volontà - in forza del quale è escluso che la conclusione del contratto possa avvenire per corrispondenza ed assumere, per l'effetto, la forma di due dichiarazioni separate - deve ritenersi tuttora vigente, nonostante il suo fondamento normativo - e cioè l'art. 17 del R.D. 2440/1923, richiamato dall'art. 87 R.D. 383/1934, a mente del quale il contratto poteva concludersi per corrispondenza solo quando interveniva con ditte commerciali - sia oggi venuto meno (per effetto della soppressione del citato T.U. 383/1934), così che la forma negoziale può - e di norma deve - essere oggetto di apposita predeterminazione (art. 56.1 legge 142/1990; art. 192.1 D.Lgs. 267/2000). Quantomeno in assenza di diversa ed espressa determinazione, difatti, detto principio deve essere mantenuto sia perché maggiormente consono all'evidenza pubblica del contratto, sia perché necessario al controllo, istituzionale e della collettività, sull'operato dell'Ente, sia perché, in definitiva, funzionale ad assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della P.A.
Riferimenti normativi: Legge 18/11/1923 num. 2240 art. 17, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 142 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)