Sez. 6, Sentenza n. 657 del 26/10/1989 Ud. (dep. 18/01/1990) Rv. 183062 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - EVIDENZA DELLA PROVA DI INNOCENZA - SIGNIFICATO.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - EVIDENZA DELLA PROVA DI INNOCENZA - SIGNIFICATO.*
La "evidenza" della prova della insussistenza del fatto o della completa innocenza dell'imputato o della sua non incriminabilità, di cui all'art. 152 cod. proc. pen., non riguarda il mezzo di prova in se stesso considerato, ma la conclusione logico-giuridica alla quale conduce l'uso dello stesso mezzo, e cioè il sicuro giudizio al quale il giudice perviene attraverso la valutazione adeguata degli elementi probatori.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)