diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 16839 del 30/10/1990 Ud. (dep. 21/12/1990) Rv. 186073 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PREVALENZA DEL PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - REQUISITO DELLA EVIDENZA DELLA PROVA - NOZIONE - RATIO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 152 COMMA SECONDO COD. PROC. PEN..*
Stato
decisa il 1990-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/186073-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PREVALENZA DEL PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - REQUISITO DELLA EVIDENZA DELLA PROVA - NOZIONE - RATIO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 152 COMMA SECONDO COD. PROC. PEN..*

Ai fini del proscioglimento nel merito ai sensi del comma secondo dell'art. 152 cod. proc. pen., la "evidenza" della prova non riguarda il mezzo di prova, considerato di per sè stesso, ma piuttosto la conclusione logico-giuridica cui conduce l'uso dello stesso mezzo; in altri termini, non è necessario che la prova, valutata "prima facie", dia immediatamente la certezza della innocenza dell'imputato, ma basta che sia "estremamente sicuro" il giudizio al quale si perviene attraverso l'adeguata valutazione degli elementi probatori già acquisiti agli Atti, per cui la "ratio" della disposizione di cui al capoverso dell'art. 152 cod. proc. pen. è ispirata a due principi fondamentali: a) quello dell'evidenza delle prove acquisite perché si possa affermare la sicura incolpevolezza dello imputato; b) quello che vieta l'assunzione di nuove prove in presenza di una causa estintiva del reato, nel senso che le prove dette devono essere e rimanere quelle stesse che erano antecedentemente alla causa estintiva del reato. (V mass n 183466, ed ivi citate; (V mass n 171363, ed ivi citate; (Conf mass n 183062, sulla prima parte; (Conf mass n 180942; (Conf mass n 174901).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)