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Sez. 3, Sentenza n. 9400 del 12/05/1992 Ud. (dep. 09/09/1992) Rv. 191922 - 01

Acque | Tutela dall'inquinamento - Limiti tabellari regionali più restrittivi rispetto a quelli statali - Esclusiva applicabilità della legislazione regionale.
Stato
decisa il 1992-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191922-01

Acque

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, qualora la legge regionale (nella specie della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 1983 e n. 42 del 1986) preveda una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti tabellari negli scarichi, è applicabile nel concorso tra sanzione penale (legge 10 maggio 1976, n. 319) ed amministrativa, soltanto quella penale, come stabilito dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Trova invece attuazione esclusivamente la pena disciplinata dalla legislazione regionale, quando i limiti fissati siano più restrittivi di quelli statali. In tal caso la sanzione criminale non può essere irrogata a soggetti che abbiano rispettato il precetto statale.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 29/01/1983 num. 7 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 28/11/1986 num. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)