Sez. 1, Sentenza n. 544 del 16/01/2004 (Rv. 569448 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Notificazione del lodo - Effettuazione presso il difensore anziché alla parte personalmente - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanabilità del vizio - Sussistenza.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
In tema di arbitrato, la notificazione del lodo - dalla quale decorre, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., il termine per proporre l'impugnazione del medesimo per nullità - che sia effettuata al difensore anziché alla parte personalmente integra una ipotesi di nullità della notificazione stessa e non di inesistenza, con conseguente sanatoria del vizio a seguito dell'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)