Sez. 1, Sentenza n. 6300 del 16/05/2000 (Rv. 536544 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - TERMINI | Decorrenza - Dalla notificazione del lodo alla parte personalmente - Ammissibilità - Artt. 170 e 285 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 828 cod. proc. civ. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - TERMINI
La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 cod. proc. civ. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ.. Tale scelta legislativa non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ma è giustificata dalle fondamentali differenze esistenti tra il giudizio arbitrale e quello pendente innanzi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)