Sez. 3, Sentenza n. 14956 del 03/12/2014 Ud. (dep. 13/04/2015) Rv. 263047 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE | Condannato contumaciale - Istanza di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE
Il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore del soggetto condannato in contumacia, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, del procedimento a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di ammissione ai riti alternativi, disposto sebbene dagli atti emergesse che l'imputato non si era volontariamente sottratto al processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)