Sez. 1 - , Ordinanza n. 4778 del 14/02/2022 (Rv. 664018 - 01)
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Provvedimento di sospensione della potestà genitoriale nelle more dell’udienza di comparizione, accompagnato da misure di sostegno psicologico e di monitoraggio da parte dei servizi sociali – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, in quanto sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, ed anche della definitività, in quanto possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi pur in assenza di nuovi elementi sopravvenuti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex art. 337 bis c.c. con la quale, in attesa della prosecuzione del procedimento, il tribunale aveva disposto, in via provvisoria, la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la previsione di misure di sostegno psicologico e monitoraggio da parte dei servizi sociali, al fine di un ripristino del rapporto della minore con il padre e di un più equilibrato rapporto della stessa con la madre).
Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)