Sez. 1 - , Ordinanza n. 33609 del 11/11/2021 (Rv. 663267 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE | Provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli - Ricorribilità per cassazione – Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE
E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, in quanto sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, ed anche della definitività, in quanto possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi pur in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.
Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)