Sez. 3, Sentenza n. 11151 del 16/07/2003 (Rv. 565159 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Impresa assicuratrice - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei sinistri - Ambito applicativo - Limitazione alla fase stragiudiziale.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'autorizzazione concessa al commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), a procedere alla liquidazione dei sinistri, in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concerne solo la fase stragiudiziale, mentre, se non sia raggiunto l'accordo tra il danneggiato ed il commissario liquidatore e il danneggiato promuova azione per il risarcimento del danno, l'individuazione del soggetto destinatario della pretesa deve essere fatta secondo le regole desumibili dal complesso delle norme che disciplinano l'assicurazione in esame.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)