Sez. 3, Sentenza n. 23298 del 14/12/2004 (Rv. 578341 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Trasferimento, anche convenzionale, del portafoglio all'impresa cessionaria - Legittimazione passiva di questa al risarcimento del danno da sinistro - In rappresentanza legale del F.G.V.S. o in proprio - Individuazione delle due ipotesi (Provvedimento di liquidazione intervenuto prima o dopo il sinistro) - Facoltà del commissario liquidatore di liquidare il danno - Ininfluenza. .
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento - anche mediante convenzione - del portafoglio ad altra impresa, la legittimazione passiva a risarcire il danno derivato dal sinistro, avvenuto allorchè l'impresa era in bonis, spetta all'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante legale del Fondo, mentre se il sinistro si è verificato dopo la sottoposizione alla procedura concorsuale dell'impresa assicuratrice, l'impresa cessionaria èpassivamente legittimata in proprio, senza che su tale legittimazione incida la facoltà conferita dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), al commissario liquidatore di accertare e liquidare il danno.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/09/1978 num. 576 art. 3, Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 26/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)