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Sez. 2, Sentenza n. 8766 del 07/05/1985 Ud. (dep. 10/10/1985) Rv. 170625 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170625-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ - CONDIZIONI.*

L'elemento materiale del delitto di sequestro di persona consiste nella limitazione della libertà fisica della persona e cioè nella privazione della libertà personale, intesa come libertà di muoversi nello spazio (libertà di locomozione); mentre, nessun rilievo assume la maggior o minore durata di tale privazione, essendo sufficiente che essa si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, tale da determinare la lesione del bene giuridico protetto. (V mass n 120847).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)