Sez. 2, Sentenza n. 1310 del 21/05/1963 (Rv. 261952 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI - CONTROVERSIA (SU) - DEFINIZIONE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DI IMMOBILE FONDATA SULLA NULLITA DI UNA RETTIFICA CATASTALE - AZIONE PERSONALE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI - CONTROVERSIA (SU) - DEFINIZIONE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DI IMMOBILE FONDATA SULLA NULLITA DI UNA RETTIFICA CATASTALE - AZIONE PERSONALE.*
Allorche si contenda tra le parti della nullita di un atto di rettifica catastale, al fine di ottenere la restituzione di un immobile, non si e in presenza di una delle azioni previste dall'art 21 cod proc civ, sibbene di un'Azione personale volta alla restituzione di un bene immobile, attraverso il venir meno del rapporto obbligatorio in forza del quale il bene conteso si sarebbe trasferito. Affinche ricorra la applicazione dell'art 21 cod proc civ occorre che la lite verta su diritti reali ovvero sulle questioni indicate dall'art 8 n 2 e 3 cod proc civ e non su rapporti convenzionali. (V 1362/61, 210/61/ 1477/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)