Sez. 3, Sentenza n. 9849 del 21/11/1994 (Rv. 488752 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI | Foro per le cause relative a diritti reali (e ad azioni possessorie) ex art. 21 del cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI
Per aversi la speciale competenza territoriale prevista dall'art. 21 cod. proc. civ. - concernente il foro per le cause relative a diritti reali (e ad azioni possessorie) - non è sufficiente che la domanda attrice abbia una relazione giuridica, sia pure diretta ed immediata, con un immobile, ma occorre che si tratti di causa che possa veramente e rigorosamente considerarsi relativa a diritti reali su beni immobili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)