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Sez. 3, Sentenza n. 44171 del 19/09/2023 Ud. (dep. 03/11/2023) Rv. 285289-03

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio dal giudice ex art, 603, comma 3, cod. proc. pen. - Risultati probatori conseguiti - Rilevanza ai fini della conferma della pronuncia di condanna - Limiti.
Stato
decisa il 2023-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285289-03

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

La rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, disposta d'ufficio, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a seguito di sentenza di condanna in primo grado, non implica che l'affermazione di responsabilità possa essere confermata solo se gli elementi acquisiti "ex novo" siano anch'essi ulteriormente indicativi della colpevolezza dell'imputato e che, ove quest'evenienza non si verifichi, sussista una situazione di "ragionevole dubbio" tale da consentire il ribaltamento della decisione, posto che la condanna è suscettibile di conferma anche nel caso in cui gli elementi nuovi siano serviti a escludere che le prove già assunte nel primo giudizio siano lacunose o possano essere essere smentite da ulteriori risultanze.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)