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Sez. 6, Sentenza n. 20095 del 26/02/2013 Ud. (dep. 09/05/2013) Rv. 256228 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Presupposti della rinnovazione ex art. 603, comma primo, cod. proc. pen. - Impossibilità di decidere allo stato degli atti - Nozione.
Stato
decisa il 2013-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256228-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)