Sez. L, Sentenza n. 10991 del 25/05/2005 (Rv. 581515 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Personale dipendente del Ministero delle finanze - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del d. lgs. n. 300 del 1999 - Istituzione delle agenzie - Passaggio del personale dal Ministero alle agenzie - Effettuazione con d.P.R. n. 107 del 2001 - Fondamento - Conseguenze in tema di legittimazione passiva dell'impugnativa di licenziamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Nell'ambito dell'ampia riforma dell'amministrazione finanziaria, operata con il D.Lgs. n. 300 del 1999, che ha istituito le agenzie con personalità di diritto pubblico, il d.m. del 28 dicembre 2000 ha disposto, con decorrenza primo gennaio 2001, il trasferimento ad esse dei rapporti, poteri e diritti relativi alle funzioni già di competenza del Ministero, mentre - secondo quanto risulta dall'interpretazione letterale e sistematica dell'intera disciplina rilevante - il personale è stato trasferito soltanto con il d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, dopo essere stato provvisoriamente inserito in un ruolo speciale, ai sensi dell'art. 74 del suddetto D.Lgs., e distaccato o presso gli uffici del Ministero o presso le Agenzie. Conseguentemente, il Ministero e non l'Agenzia è legittimato passivo per l'impugnativa di licenziamento proposta all'epoca in cui il personale era ancora alle dipendenze del Ministero, essendo solamente distaccato presso un'Agenzia. (Sulla base di tale principio la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero per un ricorso proposto il 20 gennaio 2001).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 58, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 74, DM 28/12/2000, DPR 26/03/2001 num. 107 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)