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Sez. L, Sentenza n. 19564 del 13/09/2006 (Rv. 592902 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Personale dipendente del Ministero delle finanze - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999 - Istituzione delle agenzie - Qualità di datore di lavoro e legittimazione processuale - Discrimine temporale - D.P.R. n. 107 del 2001 - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592902-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Nell'ambito dell'ampia riforma dell'amministrazione finanziaria, operata con il d.lgs. n. 300 del 1999, che ha istituito le agenzie con personalità di diritto pubblico, la qualità di datore di lavoro è stata assunta dalle agenzie non alla data del 1° gennaio 201 (che aveva disposto solo il distacco del personale), ma solo con l'emanazione del d.P.R. n. 107 del 2001 (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale e, decidendo nel merito, ha rigettato le domande proposte, nel vigore del citato regolamento, nei confronti del Ministero, privo di legittimazione passiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 58, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 74, DPR 26/03/2001 num. 107 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)