Sez. L, Sentenza n. 11520 del 19/11/1997 (Rv. 510145 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Mutamento di mansioni comportante privazione di funzioni maggiormente fiduciarie - Coincidenza temporale con un procedimento disciplinare e mancanza di autonoma motivazione - Natura ontologicamente disciplinare - Conseguente illegittimità per violazione dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Il provvedimento con cui il datore di lavoro abbia disposto il mutamento di mansioni del lavoratore, il quale, per la sua coincidenza temporale con una contestazione disciplinare e la conseguente irrogazione di una sanzione, per la sua portata obiettiva di allontanamento dell'interessato da funzioni implicanti una maggiore fiducia, nonché per l'intento afflittivo del datore di lavoro desumibile da tali circostanze e dalla mancanza di un'autonoma motivazione, abbia una portata ontologicamente punitiva, è qualificabile come sanzione disciplinare ai fini della dichiarazione della sua illegittimità a norma dell'art. 7 legge n. 300 del 1970.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)