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Sez. 3, Sentenza n. 8339 del 26/05/2003 (Rv. 563580 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE | Spese relative alle operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo e di rappresentanza tecnica - Diritto al rimborso - Sussistenza - Decreto di ingiunzione del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Limiti - Opposizione alla esecuzione forzata - Asserito adempimento della obbligazione - Spese processuali - Liquidazione - Con decreto ingiuntivo del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Con pronuncia definitoria della controversia - Necessità - Mancata pronuncia del giudice sul punto - Impugnabilità della sentenza.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563580-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE

La parte che per ottenere la esecuzione in proprio favore di una obbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha diritto al rimborso, oltre che delle spese anticipate per far compiere le operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo, di quelle di rappresentanza tecnica, e, per conseguire tale rimborso, può ottenere dal giudice dell'esecuzione il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 cod. proc. civ.. Tuttavia, ove l'intimato proponga opposizione sostenendo di avere già adempiuto l'obbligazione, sicché la relativa controversia deve essere decisa con sentenza, la liquidazione delle spese processuali relative alla fase che inizia con tale contestazione va invece operata con il provvedimento che definisce la controversia, e, qualora il giudice non vi provveda, la sentenza può essere per tale parte impugnata, ma sulla liquidazione delle predette spese non può provvedere il giudice dell'esecuzione con il decreto previsto dall'art. 614 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)