Sez. 2, Ordinanza n. 20855 del 19/06/2026 (Rv. 679321-01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE | Spese relative alle operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo e di rappresentanza tecnica - Diritto al rimborso - Sussistenza - Decreto di ingiunzione del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Limiti - Opposizione alla esecuzione forzata - Asserito adempimento della obbligazione - Spese processuali - Liquidazione - Con decreto ingiuntivo del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Con pronuncia definitoria della controversia - Necessità - Mancata pronuncia del giudice sul punto - Impugnabilità della sentenza.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE
La parte che per ottenere la esecuzione in proprio favore di una obbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha diritto al rimborso, oltre che delle spese anticipate per far compiere le operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo, di quelle di rappresentanza tecnica, e, per conseguire tale rimborso, può ottenere dal giudice dell'esecuzione il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 c.p.c. Tuttavia, ove l'intimato proponga opposizione sostenendo di avere già adempiuto l'obbligazione, sicché la relativa controversia deve essere decisa con sentenza, la liquidazione delle spese processuali relative alla fase che inizia con tale contestazione va invece operata con il provvedimento che definisce la controversia, e, qualora il giudice non vi provveda,
la sentenza può essere per tale parte impugnata, ma sulla liquidazione delle predette spese non può provvedere il giudice dell'esecuzione con il decreto previsto dall'art. 614 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)