Sez. L, Sentenza n. 1560 del 17/03/1981 (Rv. 412222 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISTACCO DI DIPENDENTI DELLA FOFI E DEGLI ENTI MUTUALISTICI PRESSO L'UFFICIO PER L'ACCERTAMENTO E LA NOTIFICA DEGLI SCONTI FARMACEUTICI - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISTACCO DI DIPENDENTI DELLA FOFI E DEGLI ENTI MUTUALISTICI PRESSO L'UFFICIO PER L'ACCERTAMENTO E LA NOTIFICA DEGLI SCONTI FARMACEUTICI - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
La F.O.F.I. (federazione degli ordini dei farmacisti italiani) e gli enti mutualistici, distaccando, in esecuzione degli accordi del 1956, proprio personale presso l'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, per lo svolgimento dei compiti propri di questo, non sono incorsi nella violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (legge 23 ottobre 1960 n 1369). (V 1022/79, mass n 397217).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)