Sez. L - , Ordinanza n. 9662 del 05/04/2019 (Rv. 653616 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Incrementi occupazionali - Valutazione - Esistenza di rapporti tra imprese concretizzanti forme di controllo e/o collegamento anche non contemplate dall'art. 2359 c.c. - Incidenza sulla base di computo dei detti incrementi - Riparto dell'onere della prova - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di sgravi contributivi, qualora l'INPS contesti e dimostri l'esistenza di un collegamento societario o di altre fattispecie di fatto (quali, ad esempio, i cd. assetti proprietari sostanzialmente coincidenti) giuridicamente idonee a imporre di valutare gli incrementi occupazionali utili al godimento degli sgravi nell'ambito di una base aziendale più ampia di quella riguardante una sola impresa o società, spetta al datore di lavoro dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi tali da far escludere la ricorrenza di un controllo di diritto o di fatto o comprovare, su tale più ampia base aziendale, il sussistere comunque dell'incremento occupazionale che sia condizione, come è nel caso dell'art. 3, comma 6, lett. d) della l. n. 448 del 1998, del diritto alla fruizione degli sgravi stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censure la decisione della corte di appello che aveva ritenuto che l'assetto occupazionale doveva essere valutato considerando tutte e quattro le società oggettivamente riconducibili ad un unico centro decisionale, sicché sarebbe stato onere della società ricorrente dimostrare che, pur su tale più ampia base di computo, sussisteva l'incremento occupazionale che le avrebbe consentito di godere degli sgravi sui lavoratori da essa assunti.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)