Sez. L - , Sentenza n. 20504 del 03/08/2018 (Rv. 649925 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Incrementi occupazionali - Valutazione - Rapporti tra imprese concretizzanti forme di controllo e/o collegamento anche non contemplate dall'art. 2359 c.c. - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La concessione degli sgravi contributivi previsti, in caso di incrementi occupazionali, dall'art. 3, comma 5, della l. n. 448 del 1998, va esclusa, ai sensi del comma 6, lett. d), del predetto articolo, nell'ipotesi di rapporti tra imprese concretizzanti forme di controllo e/o collegamento anche non contemplate dall'art. 2359 c.c., ove l'incremento della base occupazionale non sia stato valutato globalmente tenendo conto di tutti i dipendenti occupati presso le aziende collegate o controllate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della deduzione, ad opera dell'Inps, di elementi attestanti il collegamento tra aziende - quali l'identità di sede e di attività, nonché il comune riferimento soggettivo degli assetti proprietari -, non aveva considerato che era onere del richiedente lo sgravio fornire la prova dell'inesistenza di una posizione dominante o di collegamenti o controlli societari).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)