Sez. L, Sentenza n. 4630 del 14/07/1988 (Rv. 459516 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - IMPORTO DEI DIRITTI ED ONORARI DI PROCURATORE E DEGLI ONORARI DI AVVOCATO DOVUTI PER IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MODIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - IMPORTO DEI DIRITTI ED ONORARI DI PROCURATORE E DEGLI ONORARI DI AVVOCATO DOVUTI PER IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MODIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CONDIZIONI.*
La modificazione, da parte del giudice di appello, dell'importo dei diritti ed onorari di procuratore nonché degli onorari di avvocato dovuti per il procedimento di primo grado presuppone - fermo, in ogni caso, l'Obbligo di un'enunciazione, sia pure sommaria, dei motivi dell'operata rettifica - che il giudice di primo grado sia incorso in un errore di diritto, avendo determinato detto importo in misura diversa da quella prevista dalla tariffa professionale, o abbia esercitato in modo non corrispondente alla natura ed all'importanza della causa il potere discrezionale di fissazione degli onorari fra i minimi ed i massimi o di diminuzione o maggiorazione degli stessi. (V 6236/83, mass n 431001).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., DM 22/06/1982 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)