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Sez. 6, Sentenza n. 4803 del 12/12/1995 Cc. (dep. 13/03/1996) Rv. 204140 - 01

Parte civile - Costituzione - Esclusione | Di soggetto che non ha subito danno immediato e diretto dal reato - Provvedimento abnorme - Configurabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204140-01

Parte civile - Costituzione - Esclusione

Il provvedimento col quale il giudice esclude la costituzione come parte civile di un soggetto in quanto lo stesso non può considerarsi destinatario di un danno diretto ed immediato conseguente al reato, non è abnorme. Al contrario, considerato che la valutazione circa l'insussistenza del rapporto causale in termini di conseguenzialità diretta ed immediata costituisce doveroso rilievo della mancanza del requisito specifico per la costituzione di parte civile, della cosiddetta "legitimatio ad causam" (art. 74 cod. proc. pen.), deve ritenersi che tale provvedimento costituisca espressa attuazione della previsione normativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)