diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14575 del 16/03/2005 Ud. (dep. 19/04/2005) Rv. 231778 - 01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - esclusione | Declaratoria di inammissibilità della domanda con la sentenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231778-01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - esclusione

Ai sensi dell'art. 81 cod.proc.pen. la parte civile può essere esclusa con ordinanza solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ma, giacchè il termine ivi previsto non preclude alcuna delle possibili pronunce sull'azione civile, l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte civile, a seguito dell'accertata inesistenza di un danno risarcibile, può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)