Sez. 3, Sentenza n. 13962 del 20/10/1999 Ud. (dep. 06/12/1999) Rv. 215011 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Reati puniti nella forma aggravata con la reclusione - Depenalizzazione - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Il contrabbando semplice, di cui agli artt. 282-301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, continua ad essere previsto dalla legge come reato, in quanto nella forma aggravata è punito con pena detentiva. Infatti per quanto concerne i limiti della depenalizzazione non è stata prevista una disciplina autonoma per gli illeciti finanziari, per i quali è, quindi, valido il principio generale previsto dall'art. 32, comma 2, della legge 689 del 1981, che stabiliva come la depenalizzazione fosse inapplicabile ai reati che, nella ipotesi aggravata, prevedevano la pena detentiva.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)