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Sez. 3, Sentenza n. 357 del 17/11/1995 Ud. (dep. 15/01/1996) Rv. 203917 - 01

Finanze e tributi - Reati doganali - Contrabbando | Depenalizzazione - Fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689 e prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1993 n. 562 - Esclusione - Principio generale della ultrattività della legge finanziaria - Vigenza - Depenalizzazione dei reati di contrabbando puniti nella forma aggravata con la reclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203917-01

Finanze e tributi - Reati doganali - Contrabbando

I fatti di contrabbando puniti con la sola pena pecuniaria commessi prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1993 n. 562 non sono oggetto della depenalizzazione prevista da quella legge per il principio generale di non retroattività della legge finanziaria più favorevole al reo stabilita dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, derogato in via eccezionale dall'art. 39 della legge 24 novembre 1981 n. 689 solo con riferimento alle violazioni in materia di dogane e di imposte di fabbricazione precedenti all'emanazione di quel provvedimento. A maggior ragione non sono depenalizzati i reati di contrabbando puniti nella forma aggravata anche con la pena detentiva poiché opera il principio generale in tema di depenalizzazione introdotto dall'art. 32 della legge 698/81 la cui deroga in materia di reati finanziari non trova alcuna giustificazione né logica né testuale.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295, Legge 28/12/1993 num. 562 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)