Sez. 3, Sentenza n. 20926 del 16/10/2015 (Rv. 637434 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE | Giudizio penale per diffamazione - Assoluzione degli imputati - Richiesta di condanna del querelante alle spese di giudizio ed al risarcimento del danno - Omessa pronuncia - Successiva azione civile per il risarcimento del danno da querela calunniosa - Ammissibilità - Ragioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE
Nel caso di sentenza assolutoria dal reato di diffamazione, qualora il giudice penale abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del querelante alle spese ed al risarcimento del danno, gli imputati assolti possono agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno da querela calunniosa, non essendo maturata alcuna preclusione processuale, in quanto il giudicato penale ha riguardato soltanto la diffamazione e non già la calunnia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)