Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 08/02/2012 (Rv. 621685 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE | Querela - Proscioglimento o assoluzione del querelato - Domanda di rimborso delle spese sostenute dal querelato - Competenza - Giudice del processo penale - Obbligo di provvedervi su domanda di parte - Sussistenza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE
La condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale ed è obbligatorio provvedersi solo quando ne sia fatta domanda, poiché nel processo penale, in tema di regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 427 cod. proc. pen., si debbono applicare le norme di cui agli art. 91 e 92 cod. proc. civ., e, quindi, l'unico limite è costituito dal divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)