Sez. 3, Sentenza n. 1421 del 08/05/1968 (Rv. 333061 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - MANUTENZIONE - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - LIMITI - INSIDIA - SUSSISTENZA - COLPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - MANUTENZIONE - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - LIMITI - INSIDIA - SUSSISTENZA - COLPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONI.*
In materia di manutenzione di strade pubbliche, il potere discrezionale della pubblica amministrazione non esime la stessa dall'Obbligo dell'osservanza del precetto neminem laedere, il quale impone all'amministrazione medesima di tenere dette strade in condizioni tali che non derivi per gli utenti, i quali ragionevolmente fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilita, una situazione diversa dall'apparenza e che costituisca pericolo occulto (insidia o trabocchetto) sia per il carattere obiettivo della non visibilita del pericolo, sia per quello soggettivo della non prevedibilita. Accertata l'esistenza di uno stato di insidia o trabocchetto stradale, la colpa della pubblica amministrazione o dell' ente tenuti alla manutenzione e insita in tale accertamento, a meno che essi non dimostrino che quello stato sia stato originato in situazioni o con modalita tali da non consentire di provvedere tempestivamente ad eliminare o segnalare il pericolo conseguente. (Conf. Alla sent. N.2806-66, massima n. 325352 Cfr. 926-65 2326-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)