Sez. 1, Sentenza n. 1409 del 17/05/1973 (Rv. 364110 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - LIMITI - NEMINEM LAEDERE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - LIMITI - NEMINEM LAEDERE.*
La pa ha il potere-dovere di provvedere alla viabilita, quale mezzo necessario alla collettivita per le comunicazioni con i centri urbani ed, in genere, per le relazioni con gli aggregati sociali e per lo svolgimento delle attivita economiche, commerciale e culturali, essenziali per l'ordine e il progresso della societa. Nell'Esercizio di tale potere, in presenza dei concreti presupposti, la pa, anche se non osserva le modalita formali stabilite dalle leggi, si presenta munita di potere di imperio per il raggiungimento degli scopi collettivi e non puo, percio, essere equiparata al soggetto privato che cerchi di conseguire scopi egoistici di suo esclusivo interesse. Conseguentemente, nei confronti dell'attivita amministrativa cosi esplicata, il giudice civile non puo sindacare la rispondenza in concreto dell'attivita stessa agli scopi che essa si e prefissi o i tempi di attuazione o la necessita o opportunita di variazioni nei progetti gia redatti, al fine di accertare la sussistenza di colpa della pa e di affermare la responsabilita a titolo di illecito civile. In tale modo, infatti, il Sindacato del giudice tenderebbe a sostituire le valutazioni discrezionali della pa, espressione del potere di amministrazione attiva della cura e realizzazione di interessi pubblici. Anche la pa, nell'esplicazione dei suoi poteri legittimi, deve osservare, peraltro, il principio del neminem laedere, che si pone come limite generale esterno della stessa discrezionalita della pa nella esecuzione delle opere pubbliche. (V 409/70, mass n 345369; 934/69, mass n 339343; (V 1421/68, mass n 333061).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)