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Sez. 3, Sentenza n. 9581 del 13/07/1984 Ud. (dep. 31/10/1984) Rv. 166486 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONDIZIONI - FATTISPECIE: COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA.*
Stato
decisa il 1984-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166486-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONDIZIONI - FATTISPECIE: COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA.*

La improcedibilità dell'Azione penale in ordine ad un fatto già giudicato irrevocabilmente si verifica solo se il secondo giudizio abbia ad oggetto la stessa condotta e lo stesso evento e cioè la stessa modificazione della realtà, fisicamente e temporalmente determinata come oggetto del precedente giudizio. Non è invece configurabile allorché, in caso di comportamento antigiuridico protrattosi nel tempo con progressiva e consecutiva, continuativa o frazionata o permanente modificazione della realtà in vista di un risultato finale, solo una parte o una fase o un tratto delimitato di detto comportamento ed il risultato ad esso corrispondente siano stati sottoposti a giudizio penale, dando luogo ad una decisione irrevocabile. (fattispecie relativa a costruzione edilizia abusiva). (Conf mass n 148905).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)