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Sez. 1, Sentenza n. 16215 del 23/07/2007 (Rv. 599030 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO | Dichiarazione di fallimento - Nel corso della procedura di concordato - Stato di insolvenza - Accertamento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599030-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

In tema di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 173 legge fall., non è necessaria una nuova indagine ai fini dell'accertamento del presupposto oggettivo, in quanto lo stato di insolvenza è contenuto nel provvedimento di ammissione al concordato e non si differenzia da quello richiesto per il fallimento, se non sotto il profilo che nel primo l'insolvenza non deve essere tale da impedire una prognosi favorevole in ordine al pagamento dei creditori almeno nei tempi e nelle misure minime previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)