Sez. 1, Sentenza n. 1655 del 25/01/2007 (Rv. 594904 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fallimento successivo all'ammissione al concordato - Fatti nuovi - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In caso di dichiarazione di fallimento consecutiva all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, non è necessario che ricorrano circostanze nuove, diverse rispetto a quelle precedentemente esaminate dal tribunale in occasione dell'ammissione al concordato, potendo sempre procedersi ad un nuovo apprezzamento dei presupposti per il buon esito della procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)