Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 25/05/1973 (Rv. 364343 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RESPONSABILITA - CONDIZIONI - RELAZIONE E COMPENSO - ANTICIPAZIONE DEL COMPENSO - OBBLIGO DELLE PARTI - PRESUPPOSTI - ESATTO ADEMPIMENTO O RISULTATO - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RESPONSABILITA - CONDIZIONI - RELAZIONE E COMPENSO - ANTICIPAZIONE DEL COMPENSO - OBBLIGO DELLE PARTI - PRESUPPOSTI - ESATTO ADEMPIMENTO O RISULTATO - IRRILEVANZA.*
All'attivita del consulente tecnico non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'inadempimento, quasi che egli fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazione d'opera, giacche egli svolge nell'ambito del processo una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilita oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa l'Obbligo di risarcire il danno che, come qualsiasi pubblico funzionario, abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio. Conseguentemente, l'Obbligo per le parti di anticipare il compenso al consulente non e collegato all'esatto adempimento dell'incarico o al risultato conseguito, ma e fondato sull'art 90 cod proc civ, ossia e condizionato alla sola esistenza dei presupposti della nomina del consulente da parte del giudice e della redazione del processo verbale delle indagini compiute (in ipotesi che queste siano compiute in presenza del giudice) o del deposito in cancelleria della relazione (in ipotesi che le indagini siano compiute senza la presenza del giudice).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 191, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 24, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 24, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)