Sez. 3, Sentenza n. 18313 del 18/09/2015 (Rv. 636725 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE | Consulente tecnico d'ufficio - Violazione dei doveri d'ufficio - Responsabilità civile per i danni - Responsabilità concorrente del Ministero della giustizia - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE
Il consulente tecnico d'ufficio svolge, nell'interesse della giustizia, funzioni ausiliarie del giudice di natura non giurisdizionale, sicché è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 64, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)