Sez. 5, Sentenza n. 7780 del 03/04/2006 (Rv. 588686 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione a seguito di accertamento in rettifica - Formazione e notifica del ruolo - Termine di cui all'art. 72, primo comma, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Proroga al 31 dicembre 2000 - Applicabilità ai ruoli relativi agli anni 1996 e 1997 - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello in cui è notificato l'avviso di accertamento; il termine in questione, ove scadente al 31 dicembre 1999, deve ritenersi prorogato al 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 30, comma diciannovesimo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 99, comma secondo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non ostandovi l'ultimo periodo dell'art. 72, primo comma, cit., ai sensi del quale, relativamente agli anni 1995 e 1996, la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi è eseguita a pena di decadenza, rispettivamente entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997: si tratta infatti di una norma espressamente dichiarata applicabile ai soli ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo, cioè a quelli concernenti tributi ed accessori liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, e non anche a quelli formati in base agli accertamenti in rettifica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 30, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)