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Sez. U, Sentenza n. 7430 del 05/07/1991 (Rv. 472954 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Consiglio di Stato | Sentenza - Errore materiale - Cassazione - Insussistenza dei presupposti - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472954-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Consiglio di Stato

Qualora il Consiglio di Stato corregga un errore materiale contenuto nella propria pronuncia, con la procedura prevista dall'art. 93 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è inammissibile non solo quando investa il provvedimento di correzione, alla stregua della natura non decisoria del medesimo, ma anche quando attenga alla pronuncia corretta, e sia rivolto a sostenere la carenza dei presupposti per l'applicazione della citata norma (nella specie, la correzione riguardava l'indicazione del collegio giudicante), vertendosi in tema di denuncia di errori procedurali, non implicanti difetto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)